Art. 1522 c.o.m.
Attribuzione della qualifica di primo luogotenente e qualifiche corrispondenti
Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti, dopo due anni di permanenza nel grado. (( I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui agli articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c), sono riferiti all'ultimo biennio. ))
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva