Art. 1523 c.o.m.
Norma finale
Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per quanto non previsto nel presente titolo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva