Art. 1529-bis c.o.m. — Formazione
La formazione e' il complesso delle attivita' con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l'acquisizione di capacita' e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalita' acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale. Le attivita' di formazione si sviluppano attraverso, l'implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale. I criteri e le modalita' di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.
Testo vigente dal 15 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva