Art. 2259-quater c.o.m.
Piani di miglioramento individuale della professionalita' del personale civile)
In aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalita', nonche' di agevolare l'adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e' inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza connesse con:
- a)l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;
- b)la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione; Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. ((Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonche' dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.)) ((Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:))
- a)moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;
- b)moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;
Testo vigente dal 15 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva