Art. 1534-bis c.o.m.
Designazione dei cappellani militari coordinatori
I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza. 3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva