Art. 1534 c.o.m.
Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale
1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare e' effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva