Art. 1546 c.o.m. — Gradi gerarchici
L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi:
- a)secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di dieci unita';
- b)primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
- c)cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
- d)cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;
- e)cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente. 2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:
- a)garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignita' delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilita' delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;
- b)comporta che il cappellano militare non puo' esercitare poteri di comando o di direzione, ne' avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva