Art. 1546 c.o.m.Gradi gerarchici

L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi:

  • a)secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di dieci unita';
  • b)primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
  • c)cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
  • d)cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;
  • e)cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente. 2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:
  • a)garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignita' delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilita' delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;
  • b)comporta che il cappellano militare non puo' esercitare poteri di comando o di direzione, ne' avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate

Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1546 · fonte su Normattiva