Art. 156 c.o.m. — Compiti militari dell'Arma dei carabinieri
L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
- a)concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all'articolo 88;
- b)concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso e' definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c)partecipa alle operazioni militari all'estero. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Arma dei carabinieri:
- a)partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;
- b)concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione. I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, di cui al presente articolo, sono assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa e limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio. Nell'ambito dei compiti militari, l'Arma dei carabinieri:
- a)concorre alla tutela del bene della collettivita' nazionale in casi di pubbliche calamita';
- b)fornisce all'autorita' individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'Amministrazione della difesa, nonche' alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attivita' produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva