Art. 164 c.o.m.
Attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico
Il Comandante generale e' organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
- a)individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilita', nonche' l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed e' responsabile del relativo addestramento e approntamento;
- b)formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
- c)determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalita' attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte;
- d)concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;
- e)assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilita' quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attivita' addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
- f)e' responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
- g)dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;
- h)promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. Il Comandante generale:
- a)fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita' di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnico-operativa;
- b)determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;
- c)approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;
- d)approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:
- a)determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;
- b)sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:
- 1)le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
- 2)i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
- 3)l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma. Allo scopo di assicurare efficienza, economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, e' autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva