Art. 1571 c.o.m.
Disponibilita'
La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilita'. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilita', competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva