Art. 1573 c.o.m.Cessazione dalla posizione di disponibilita'

Il cappellano militare in disponibilita' che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 1572, non lo riassume, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625. Decorso il periodo massimo di disponibilita' senza richiami in servizio, il cappellano militare e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma 1.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1573 · fonte su Normattiva