Art. 1625 c.o.m. — Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale
1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di eta' si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva