Art. 1594 c.o.m.
Cessazione dal complemento
Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato ((due)) anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.
Testo vigente dal 3 ottobre 2025, tuttora in vigore · versione 116 su Normattiva