Art. 1598 c.o.m. — Reintegrazione nel grado
Il cappellano militare puo' essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquista l'idoneita' alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre dalla data del decreto. La reintegrazione nel grado del cappellano militare gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva