Art. 868 c.o.m.
Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado
Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, puo' essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalita' stabilite dal regolamento. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato e' iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva