Art. 1602 c.o.m.
Inquirente
((1. L'inchiesta formale e' affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare)) In nessun caso l'inchiesta formale e' affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. L'inquirente deve essere di grado o anzianita' superiore all'inquisito. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 APRILE 2021, N. 70)). L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro ((, formulando una proposta motivata)).
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva