Art. 1604 c.o.m. — Deferimento alla commissione di disciplina
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Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, e' ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all' articolo 1599, comma 1, lettera c), e' sottoposto a una commissione di disciplina. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli e' ancora meritevole di conservare il grado.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva