Art. 1608 c.o.m. — Modalita' di avanzamento
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Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:
- a)per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo;
- b)per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva