Art. 161 c.o.m. — Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri
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L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
- a)funzioni di polizia giudiziaria;
- b)funzioni di sicurezza pubblica.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 22 giugno 2023 · versione 0 su Normattiva