Art. 1618 c.o.m. — Promozioni dei cappellani militari in congedo
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Per le promozioni dei cappellani militari della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente. 14 Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo. Il cappellano militare della riserva puo' essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20
14Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera d)) che al comma 1 del presente articolo dopo le parole: «promozione dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e».
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 23 maggio 2021 · versione 9 su Normattiva