Art. 163 c.o.m. — Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
Il Comandante generale e' componente, oltre che degli organismi collegiali previsti dal codice e dal regolamento:
- a)del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b)del Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva