Art. 1632 c.o.m. — Arruolamento nel ruolo normale
All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini:
- a)che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto:
- 1)il sessantesimo anno di eta', se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza;
- 2)il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
- b)che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di <<riformati>> e da apposita visita medica sono riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661:
- 1)hanno compiuto il ventinovesimo anno di eta' e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
- 2)non hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
- c)soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno compiuto:
- 1)il trentunesimo anno di eta' e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
- 2)il quarantacinquesimo anno di eta', e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. Il reclutamento di soggetti a obblighi militari e' contenuto nel numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata. Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari di truppa che sono medici o farmacisti, l'arruolamento e' autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalita' e condizioni che ritiene opportuno.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva