Art. 1633 c.o.m. — Arruolamento nel ruolo speciale
All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, concorrono i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato o del Corpo della Guardia di finanza, dal diciottesimo anno di eta' fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di eta' o per riforma.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva