Art. 1657 c.o.m. — Obblighi del personale di assistenza
Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione seguono un corso di:
- a)istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa italiana;
- b)istruzione militare e disciplina militare. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che danno prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare. I corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva