Art. 1648 c.o.m.Nomina a sergente o a sergente maggiore

Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo. Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui all'articolo 1657. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'articolo 1651, gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di universita' e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1648 · fonte su Normattiva