Art. 1672 c.o.m.Commissione di disciplina per il personale in servizio

Se si verifica la necessita' di convocare una commissione di disciplina per giudicare un ufficiale o un sottufficiale della Croce rossa italiana chiamato in servizio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del libro IV. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se, durante l'inchiesta disciplinare, l'ufficiale o il sottufficiale inquisito e' stato inviato in congedo e anche se gli addebiti nei quali egli e' incorso durante il servizio militare, vengono a risultare dopo il suo invio in congedo. Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorita' militare, il Ministero della difesa trasmette gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla presidenza nazionale della Croce rossa italiana, per la cancellazione dai ruoli dell'Associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1672 · fonte su Normattiva