Art. 1673 c.o.m.Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo

Se un appartenente al personale della Croce rossa italiana in congedo si e' reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possono costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l'ente dell'Associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine agli accertamenti necessari e alla raccolta di tutti i dati ed elementi che e' possibile rintracciare e che valgono a determinare le circostanze del caso. Il deferimento di un ufficiale della Croce rossa italiana in congedo al giudizio della commissione di disciplina e' rimesso alle decisioni del presidente nazionale dell'Associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento a una commissione di disciplina e' emanato dal comandante del centro di mobilitazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1673 · fonte su Normattiva