Art. 1685 c.o.m.Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado

Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:

  • a)fino al grado di colonnello per i medici;
  • b)fino al grado di maggiore per i farmacisti;
  • c)fino al grado di colonnello per i commissari;
  • d)fino al grado di capitano per i contabili. I capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se sono riconosciuti idonei per competenza e per qualita' tecniche e organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. A loro e' riservato solo un quinto dei posti disponibili. Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento, i candidati devono avere una permanenza minima in ciascun grado cosi' stabilita:
  • a)ad anzianita':
  • 1)nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni;
  • 2)nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni;
  • 3)nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
  • 4)nel grado di maggiore (medico): 4 anni;
  • b)a scelta:
  • 1)nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
  • 2)nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
  • 3)nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1685 · fonte su Normattiva