Art. 1685 c.o.m. — Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado
Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:
- a)fino al grado di colonnello per i medici;
- b)fino al grado di maggiore per i farmacisti;
- c)fino al grado di colonnello per i commissari;
- d)fino al grado di capitano per i contabili. I capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se sono riconosciuti idonei per competenza e per qualita' tecniche e organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. A loro e' riservato solo un quinto dei posti disponibili. Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento, i candidati devono avere una permanenza minima in ciascun grado cosi' stabilita:
- a)ad anzianita':
- 1)nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni;
- 2)nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni;
- 3)nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
- 4)nel grado di maggiore (medico): 4 anni;
- b)a scelta:
- 1)nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
- 2)nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
- 3)nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva