Art. 1661 c.o.m.
Transito nel ruolo di riserva
Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianita', e puo' essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di eta' indicati nella seguente tabella:
- a)maggior generale (medico o commissario): anni 65;
- b)colonnello (medico o commissario): anni 65;
- c)tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
- d)maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
- e)cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;
- f)capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60;
- g)cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;
- h)tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58;
- i)sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva