Art. 1695 c.o.m. — Qualifica di primo capitano
I capitani che hanno raggiunto l'anzianita' stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV. La qualifica di primo capitano e' conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva