Art. 1695 c.o.m.Qualifica di primo capitano

I capitani che hanno raggiunto l'anzianita' stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV. La qualifica di primo capitano e' conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.

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