Art. 1715 c.o.m.
Disposizioni speciali
Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV. Nel caso di sopraggiunta inabilita' fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell'articolo 1335.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva