Art. 1698 c.o.m.
Ruolo speciale
Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1627, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 e' calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere ((sottotenenti e tenenti)), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva