Art. 1701 c.o.m. — Anzianita' di grado richiesta per l'avanzamento
L'anzianita' minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado e' stabilita come segue:
- a)un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;
- b)un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;
- c)un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;
- d)due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;
- e)due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;
- f)due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva