Art. 1701 c.o.m.Anzianita' di grado richiesta per l'avanzamento

L'anzianita' minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado e' stabilita come segue:

  • a)un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;
  • b)un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;
  • c)un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;
  • d)due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;
  • e)due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;
  • f)due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1701 · fonte su Normattiva