Art. 1703 c.o.m.Promozione a sottotenenti commissari o contabili

I marescialli maggiori che, non avendo i titoli previsti dagli articoli 1644 e 1645 per la nomina a ufficiali amministrativi, sono ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, sono proposti dai centri di mobilitazione, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni:

  • a)hanno l'idoneita' fisica al grado di ufficiale;
  • b)hanno complessivamente almeno cinque anni di anzianita' nei vari gradi di maresciallo o, comunque, due anni di anzianita' di maresciallo maggiore;
  • c)hanno preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;
  • d)hanno riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneita' alla promozione;
  • e)hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall'articolo 1705, per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1703 · fonte su Normattiva