Art. 1706 c.o.m.
Elementi di giudizio
Le autorita' giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono, altresi', in esame:
- a)le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche;
- b)il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;
- c)le informazioni, che sono richieste al comandante della unita' ospedaliera o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva