Art. 1716 c.o.m. — Servizio presso le Forze armate o altri enti
Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o unita' delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanita' pubblica, sono collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unita' presso i quali sono stati comandati.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva