Art. 1722 c.o.m. — Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro
Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la meta' dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la meta' piu' uno), e' destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento e' effettuato nel gennaio di ogni anno allorche' si procede a quanto dispone l'articolo 1684, comma 8. La restante parte e' destinata agli avanzamenti normali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva