Art. 2232-bis c.o.m.
Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio
Fino all'anno 2015, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro di avanzamento e' formato iscrivendovi:
- a)per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
- b)per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:
- 1)ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
- 2)ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva