Art. 176 c.o.m.
Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri
Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unita' militari, provvedono, nell'ambito definito dall'articolo 90, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonche' le altre unita' appositamente individuate.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva