Art. 1775 c.o.m. — Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta
Le ferite e le infermita' contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermita' deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva