Art. 2
[1]Soggetti militari o ad essi equiparati
[2]Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, assumono di diritto la qualita' di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermita' sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico. Spetta la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti la pensione, assegno o indennita' di guerra spetta, altresi' agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, e, in caso di morte, ai loro congiunti.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva