Art. 1778 c.o.m.
Assenze per malattia
Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva