Art. 179-bis c.o.m. — Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneita' al servizio.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva