Art. 81Sospensione dalla qualifica

La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi. La sospensione e' inflitta:

  • a)nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
  • b)per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
  • c)per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
  • d)per violazione dei segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
  • e)per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
  • f)per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art81 · fonte su Normattiva