Art. 81 — Sospensione dalla qualifica
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non piu' di sei mesi. La sospensione e' inflitta:
- a)nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
- b)per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
- c)per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
- d)per violazione dei segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
- e)per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
- f)per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva