Art. 1790 c.o.m.
Premio di congedamento
Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata e' corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva