Art. 1798 c.o.m.
Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari
Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nella misura percentuale del 74 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuita', in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:
- a)l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro;
- b)l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;
- c)l'indennita' di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;
- d)l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;
- e)l'indennita' di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;
- f)l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro;
- g)l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare. ((In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice.))
Testo vigente dal 12 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 125 su Normattiva