Art. 1810-ter c.o.m.Indennita' integrativa speciale

(( L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati:

  • a)generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;
  • b)generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44;
  • c)generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;
  • d)generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;
  • e)colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
  • f)colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;
  • g)tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
  • h)tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;
  • i)tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
  • l)maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
  • m)maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;
  • n)maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; 2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.)) 44
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94

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con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1810ter · fonte su Normattiva