Art. 1810-ter c.o.m. — Indennita' integrativa speciale
(( L'indennita' integrativa speciale e' attribuita al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nei valori annui lordi di seguito indicati:
- a)generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36;
- b)generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44;
- c)generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88;
- d)generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76;
- e)colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
- f)colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64;
- g)tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
- h)tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64;
- i)tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145,00;
- l)maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76;
- m)maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64;
- n)maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00; 2. Le misure di indennita' integrativa speciale di cui al comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.)) 44
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94
44con decorrenza dal 1 gennaio 2018
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva