Art. 1822 c.o.m.Indennita' operative

(( L'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura mensile lorda di:

  • a)euro 685,65 per generale, generale di corpo d'armata, generale di divisione e gradi corrispondenti;
  • b)euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti;
  • c)euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
  • d)euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di venticinque anni di servizio complessivamente prestato;
  • e)euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con piu' di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;
  • f)euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti;
  • g)euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti. Agli importi di cui al comma 1 si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari calcolate sulle misure di cui al medesimo comma nei termini indicati dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni. Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 6. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare, in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.)) 44
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94

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con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1822 · fonte su Normattiva