Art. 1811 c.o.m.
Attribuzione stipendiale
Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:
- a)Esercito italiano e Marina militare:
- 1)generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto;
- 2)generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei;
- 3)generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
- 4)colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 5)colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
- 6)tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 7)tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove;
- 8)maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 9)maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici;
- b)Aeronautica militare ((e Corpo unico della Sanita' militare)): 138
- 1)generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei;
- 2)generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque;
- 3)generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro;
- 4)colonnello con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 5)colonnello, anni diciannove;
- 6)tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 7)tenente colonnello, anni diciannove;
- 8)maggiore con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
- 9)maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui all'articolo 628, comma 1, lettera l), per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869. Agli ufficiali superiori con piu' di ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio e' effettuata alla maturazione del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o aspirante. 44
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94
44con decorrenza dal 1 gennaio 2018
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva