Art. 1818 c.o.m.
Speciale indennita' pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate
Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all'articolo 1094, comma 3, e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva